Ricorso presentato dalla Vittoria Spe srl cessionaria del credito da Banca Sistema spa

Il Comune di Roccapiemonte dovrà pagare 286.696,80 euro ad Enel Energia, in seguito ad un decreto ingiuntivo che, il Tar della Campania sezione di Salerno, ha reso esecutivo dopo il ricorso presentato dalla Vittoria Spe srl. La vicenda risale al 2017, quando il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo di condanna del Comune e al pagamento in favore di Banca Sistema spa, cessionaria del credito vantato da Enel Energia spa nei confronti dell’amministrazione, della somma in questione, oltre alle spese di giudizio di oltre 3600 euro.
“Il suddetto decreto, notificato una prima volta e non opposto, – si legge nella sentenza del Tar – veniva dichiarato esecutivo il 5 luglio 2018, con formula esecutiva apposta il 9 novembre 2018, e nuovamente notificato all’amministrazione in data 30 maggio 2019”. Successivamente, a “fronte dell’inerzia del soggetto pubblico, Vittoria Spe srl, a sua volta cessionaria del credito da Banca Sistema spa, e Collextion Services srl, sua mandataria, presentavano ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento”.
L’ente comunale si è poi costituito in giudizio, segnalando in fatto che “il Tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza del 17 dicembre 2020, dichiarava improcedibile l’esecuzione, mediante espropriazione mobiliare presso terzi, per insussistenza di somme pignorabili, deduceva quindi in rito l’improcedibilità del ricorso e nel merito comunque la sua infondatezza. Con altra memoria, invece, la ricorrente ribatteva alle difese del Comune”. I giudici amministrativi, visti gli atti in causa, il ricorso e gli allegati presentati, hanno accolto il ricorso ed ordinato l’esecuzione del decreto ingiuntivo. Inoltre, l’amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio di 1000 euro, oltre ad accessori di legge.
Il Tar, nelle motivazioni, ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’ente comunale, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., in ultimo, Cons. Stato, V, n.506 del 2021) e “premessa la proponibilità del ricorso per l’ottemperanza di un decreto ingiuntivo non opposto, ex art.112, comma 2c (cfr. TAR Puglia-Lecce, II, n.2139 del 2013), con riscontro inoltre del rispetto del termine di 120 (centoventi) giorni, ex art.14 del D.L. n.669 del 1996 (conv. in Legge n.30 del 1997), intercorrente tra la notifica del decreto ingiuntivo e la notifica del ricorso per l’ottemperanza (cfr. Cons. Stato, IV, n.2654 del 2014)”.
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