Il danno da vacanza rovinata

A cura dell’avvocato Loredana Scarpa della Camera Civile di Nocera Inferiore

Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.

Con la stipula del contratto di viaggio, l’organizzatore dello stesso, assume contrattualmente, l’obbligo di predisporre, in favore del turista, una serie di servizi. Il turista, pertanto, si aspetta di ottenere dal servizio fornito un risultato conforme alle previsioni contrattuali e alle proprie aspettative. Qualora ciò non si verifichi, deve essere riconosciuta, in suo favore un’adeguata tutela riparatoria. In primo luogo, si può parlare di una tutela  patrimoniale, direttamente ricollegabile all’inadempimento, e quantificabile nel minor valore della prestazione offerta. Ma quel che caratterizza il contratto di viaggio rispetto ai numerosi altri contratti esistenti nella prassi quotidiana, è l’indubbia presenza, all’interno del suo schema causale, di un interesse del creditore anche di natura non patrimoniale.

L’inadempimento dell’operatore turistico, infatti, comporta, per il turista che vede rovinata la propria vacanza, la nascita di un ulteriore pregiudizio, avente natura non patrimoniale e legato al patema d’animo conseguenza dell’inadempimento. Tuttavia, mentre la rifusione del pregiudizio patito sotto il profilo patrimoniale non ha creato particolari problemi, maggiori difficoltà ha posto il risarcimento di quello che, tradizionalmente, viene individuato con il termine “danno da vacanza rovinata” chiamato anche emotion distress ovvero il turbamento emotivo e del disagio psicofisico patiti a causa dell’ inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dall’ organizzatore e dal mancato godimento della vacanza.

Nel sistema italiano, il danno da vacanza rovinata trova un esplicito riferimento normativo proprio con l’introduzione del codice del turismo: l’art. 47, stabilisce alcuni requisiti e presupposti specifici al fine di consentire al turista l’accesso alla tutela risarcitoria. Condizione essenziale per l’esercizio dell’azione è anzitutto, che l’inadempimento o l’inesatta esecuzione si riferiscano a “prestazioni che formano oggetto di un pacchetto turistico”, ossia bisogna trovarsi all’interno dello schema contrattuale dei c.d. “pacchetti turistici”, disciplinati dall’art. 34 cod. tur. Affinché il turista possa beneficiare della tutela, poi, sempre l’art. 47 cod. tur., prevede che l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico non siano di scarsa importanza, richiamando, in proposito, la previsione di cui all’art. 1455 c.c..

Difatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, anche nei profili particolarmente pregnanti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà de pregiudizio patito dall’istante, in quanto è consustanziale al principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., quello di tolleranza della lesione minima. Ciò vuol dire che non v’è diritto per cui non operi la regola del bilanciamento, in forza della quale, perché si abbia una lesione ingiustificabile e risarcibile dello stesso, non basta la mera violazione delle disposizioni che lo riconoscono, ma è necessaria una violazione che ne offenda in modo sensibile la portata effettiva”. L’art. 47 cod. tur., precisa anche che il ristoro del danno deve essere correlato ai requisiti del “tempo di vacanza inutilmente trascorso” ed “all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

Per ottenere il risarcimento del danno possono assumere rilievo, ad esempio, la non disponibilità dei servizi garantiti, l’overbooking che comporti la modifica della struttura alberghiera o addirittura della destinazione, dei lavori di ristrutturazione invasivi durante il soggiorno, degli spostamenti inaspettati e impegnativi.
Al verificarsi di un disservizio direttamente sul posto di vacanza, è consigliabile inoltrare tempestivamente un reclamo al tour operator. È possibile dare prova dei disservizi mediante fotografie, video, testimonianze. Nel caso di diniego dell’ operatore turistico, si può procedere dinanzi alle competenti autorità giudiziarie  con l’ assistenza di un avvocato. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata è fissata dall’ art 46 codice del turismo in tre anni dalla data di rientro dal viaggio o nel periodo più lungo previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. Per concludere è opportuno richiamare un interessante  caso finito nelle aule del Tribunale di Lecce dove una coppia di coniugi aveva avanzato una pretesa risarcitoria in seguito a lesioni subite dalla donna a seguito di un morso di un topo l’ ultimo giorno di vacanza. Nella vicenda in questione i coniugi avevano provato che durante la notte la donna mentre dormiva nella stanza dell’ albergo veniva morsa da un topo attraverso le testimonianze di altri clienti dell’hotel. il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 3548 del 2013 riteneva che la presenza del ratto nella stanza dell’ albergo aveva certamente deluso le aspettative degli attori, per cui l’ albergo veniva condannato al risarcimento del danno.