Legge sul terzo mandato della regione Campania è incostituzionale

Il comunicato della Corte Costituzionale

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L’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, dopo avere previsto che non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

La corte costituzionale lo ha stabilito nella seduta odierna. La corte ha tuttavia stabilito che, «[a]i fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge».
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Con tale ultimo inciso, il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale con la legge numero 165 del 2004, così violando l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l’altro, le ipotesi di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
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Il divieto del terzo mandato consecutivo opera, infatti, per tutte le Regioni ordinarie, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.

LA PRETESA
Uno studente al primo anno di giurisprudenza, quando si sostiene l’esame di diritto costituzionale, avrebbe dato la stessa risposta, anche perché l’incostituzionalità della legge era talmente evidente da essere incredibile che qualcuno l’abbia suggerita.

La norma approvata dalla Regione Campania, impugnata dalla Presidenza del Consiglio, recepiva con forte ritardo il limite dei due mandati consecutivi previsto dalla legge nazionale n. 165 del 2004. In questo modo, di fatto, apriva la strada a una terza candidatura per De Luca, sostenendo che il conteggio dei mandati potesse iniziare solo dal momento dell’adozione della norma regionale; meccanismo già applicato in Veneto, dove la legge di recepimento era arrivata nel 2012, a metà del secondo mandato di Zaia, consentendogli così una terza elezione (quarta, tecnicamente).
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La Corte Costituzionale ha stabilito il limite dei due mandati vale a prescindere dal momento in cui la Regione decide di recepire la norma statale.

LE CONSEGUENZE
Non solo De Luca non potrà ricandidarsi, ma anche Zaia in Veneto, dove ora risulta molto più difficile ipotizzare un’ulteriore candidatura di Zaia: il principio del limite viene infatti confermato come vincolante su tutto il territorio nazionale, senza possibilità di aggiramento attraverso leggi regionali.

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