8 e 9 giugno. Referendum su lavoro e cittadinanza

Cinque quesiti: quattro sono promossi dalla Cgil; l’altro punta a rendere più inclusiva la legge sempre ferma allo ius sanguinis

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L’8 e il 9 giugno si torna alle urne per votare sui cinque referendum abrogativi del 2025. Le consultazioni sono state promosse da organizzazioni sindacali (in particolare la Cgil) e movimenti civici, e si svolgeranno in concomitanza con le elezioni amministrative in diverse Regioni e comuni.

Il tema centrale di quattro dei cinque quesiti è il lavoro. Il primo chiede di ripristinare la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, abolita con il Jobs Act, la riforma del lavoro voluta dal governo Renzi. «Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione».
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1 – Questo referendum propone l’abrogazione delle norme attuali sulla tutela dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo nei contratti a tutele crescenti.

Ecco il testo: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?».

Si vota sì per tornare alla possibilità più ampia di reintegro nel posto di lavoro, anche nelle nuove assunzioni. Si vota no per mantenere in vigore l’attuale disciplina del Jobs Act.

2 – «Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale». Questo referendum riguarda la parziale abrogazione delle norme che regolano i licenziamenti nelle piccole imprese e il calcolo delle indennità spettanti ai lavoratori.

Ecco il testo: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di 15 prestatori di lavoro.”?».

Se vince il sì i giudici potranno stabilire liberamente l’importo dell’indennità, senza soglie minime o massime. Se vince il no le regole attuali continueranno a valere e l’indennità corrisposta dal datore non supererà comunque le sei mensilità di stipendio.
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3 – Questo referendum riguarda l’abrogazione parziale di alcune limitazioni imposte sui contratti di lavoro subordinato a termine, incluse le condizioni per le proroghe e i rinnovi.

Ecco il testo: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti” e alle parole “b bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a 12 mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “in caso di rinnovo” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 1, limitatamente alle parole “liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente”?».

In caso di vittoria del sì verrebbero reintrodotte le causali in ogni caso, a prescindere dal numero di mesi di stipula del contratto. Se vince il no restano in vigore le attuali norme.
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4 – «Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione».

Questo referendum propone l’abrogazione della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per gli infortuni subiti dai lavoratori, legati ai rischi specifici dell’attività.

Ecco il testo: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?».

Se vince il sì il committente diventa corresponsabile per gli infortuni occorsi anche per rischi specifici. Se vince il no resta l’esclusione della responsabilità del committente in tali casi.
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5 – «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana».

Questo referendum mira a dimezzare il periodo di residenza legale richiesto per gli stranieri extracomunitari maggiorenni che vogliono ottenere la cittadinanza italiana, portandolo da 10 a cinque anni.

Ecco il testo: «Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza?».

In caso di vittoria del sì basterebbero 5 anni di residenza per fare richiesta. Con il no resta il requisito dei 10 anni.
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I seggi per i referendum del 2025 saranno aperti domenica 8 giugno dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 9 giugno dalle 7.00 alle 15.00. Perché ogni referendum sia valido, sarà necessario raggiungere il quorum, ossia la partecipazione al voto di almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Per quanto riguarda invece gli elettori italiani residenti all’estero, riceveranno un plico elettorale per votare per corrispondenza, come previsto dalla legge per i cittadini iscritti all’Aire.

Anche gli studenti fuorisede potranno partecipare al voto nel comune di domicilio temporaneo proprio come già accaduto per le elezioni europee del 2024. La votazione avverrà in via sperimentale come stabilito dal decreto legge del 19 marzo 2025 numero 27.

Per poter votare sui 5 referendum è possibile fare richiesta entro il 4 maggio nel comune di domicilio temporaneo. Potranno beneficiare di questa possibilità anche coloro i quali, per motivi di lavoro o cure mediche, “sono temporaneamente domiciliati in un Comune di una provincia diversa da quella di residenza” per almeno tre mesi, si legge nel decreto.

La richiesta consiste in un modulo scaricabile dal sito del ministro dell’Interno da compilare e inviare insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido, copia della tessera elettorale e copia di un documento che certifichi la condizione di elettore fuorisede. Al momento della presentazione della domanda, ci si può anche candidare come scrutatori o presidenti di seggio.

Dal momento che ogni comune ha una propria organizzazione in materia di invio e ricezione della documentazione, è necessario consultare i rispettivi siti web e seguire le indicative fornite.

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