Emergenza rifiuti. Campania, Nocera non pagherà interessi e penali

Si tratta di 250mila euro richiesti dalla unità tecnico-amministrativa della presidenza del consiglio dei ministri maturati dopo l’ordinanza commissariale per l’emergenza rifiuti in Campania

Palazzo di città non dovrà provvedere all’esborso di circa 250 mila euro dovuti a titolo di interessi e penali per l’emergenza rifiuti in Campania. Lo ha stabilito il Tar della Campania, sezione di Salerno, dopo il ricorso presentato dal Comune di Nocera Inferiore, contro l’unità tecnico amministrativa della presidenza del consiglio dei ministri. La vicenda è legata al termine della stagione dell’emergenza rifiuti in Campania, quando iniziò la liquidazione della gestione commissariale con la rendicontazione delle posizioni attive e passive nei confronti dei comuni interessati. La presidenza del consiglio dei ministri, con ordinanza, autorizzò il ministero dell’Interno alla ritenuta diretta  sulle rimesse statali, delle somme vantate quali crediti del commissario delegato nei confronti dei comuni stessi.

Avverso a tale ordinanza del 2008, il Comune di Nocera Inferiore, insieme ad altri comuni della provincia di Salerno, propose ricorso innanzi al Tar Lazio, sul presupposto che la ritenuta diretta costituisse una forma di appropriazione indebita di un’ampia quota dei trasferimenti. L’ente nocerino, nel 2011, presenta istanza per insinuarsi nella massa passiva, derivante dal contributo dovuto all’ente comunale per il recupero della frazione organica umida (Fou), relativo agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, nonché per lo smaltimento di rifiuti ingombranti per il periodo dal novembre 2008 a dicembre 2009.

L’unità tecnico-amministrativa, nel 2012, rigetta parzialmente l’istanza ed ammette l’ente comunale  “limitatamente all’importo di €637.220,61, esattamente corrispondente al debito che Uta (unità amministrativa) medesima aveva nei confronti del comune di Nocera Inferiore”. Successivamente, con un’altra nota del 2013, l’unità amministrativa metteva in mora il Comune diffidandolo al pagamento della somma complessiva di 637 mila euro quale posizione debitoria. Inoltre, nel 2014, l’Uta propone al Comune di compensare il debito. La questione si protrae con una ordinanza di ingiunzione di oltre 800 mila euro, di cui 600 mila di capitale per fatture non pagate e oltre 200 mila per interessi. Palazzo di Città, come riportato dalla sentenza, ha però  dimostrato la compensazione tra credito e debito. Infatti, il Tar evidenzia che si era formalizzata la neutralizzazione delle reciproche partite creditorie e debitorie già nel 2014. Infine, sono stati esclusi ritardi imputabili al Comune di Nocera Inferiore, “con conseguente insussistenza dei presupposti per il formarsi degli interessi moratori”, discorso analogo anche per le pretese penali.

“In conclusione, – si legge nell’ordinanza – la circostanza che la stessa Uta abbia riconosciuto il debito nei confronti del Comune di Nocera e che, con gli atti successivi, tra cui l’ordinanza impugnata, non abbia smentito questa circostanza ma l’abbia semplicemente pretermessa senza alcuna giustificazione, rende non sostenibile la pretesa dell’amministrazione resistente sia riguardo alla sorte capitale – in presenza della coesistenza dei crediti – sia per gli interessi e le penali, in relazione alla natura accessoria di queste due voci”. Il Tar ha così accolto il ricorso ed annullato tutti i provvedimenti impugnati. 
Giuseppe Colamonaco

loading ads