
L’agenzia, destinata alla raccolta di scommesse su eventi sportivi e virtuali, eseguiva attività di accettazione, raccolta e gestione delle scommesse in assenza della concessione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Le scommesse, poi convogliate a favore un allibratore estero che le gestiva dalla propria sede in Malta, potevano essere effettuate anche su eventi virtuali, i quali venivano proiettati su tre monitor presenti in sala, utilizzati dell’utenza per visionare andamento ed esito delle competizioni.
Oltre agli spazi dell’agenzia, sono state sottoposte a sequestro le tre postazioni telematiche usate per l’accettazione delle scommesse, consistenti in 3 personal computer completi di stampanti termiche e, nella circostanza, è stato denunciato anche un giocatore, sorpreso dai finanzieri mentre corrispondeva il prezzo delle giocate non consentite.
Difatti, la normativa vigente, punisce sia l’esercente, sia il giocatore, per cui sussiste una specifica responsabilità penale anche nei confronti di chi si limiti semplicemente a scommettere in uno dei centri non autorizzati, peraltro agevolmente riconoscibili, in quanto sprovvisti del logo e delle autorizzazioni dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Al controllo seguiranno idonei accertamenti per la determinazione e il recupero degli imponibili sottratti a tassazione, atteso che l’imposta è comunque dovuta, ancorché la raccolta delle scommesse venga perpetrata in assenza di concessione dell’Amministrazione dei Monopoli
